Tutti i diritti. Tranne tre.

Cari amici,
ci siamo. Domani il popolo della famiglia sarà a Roma.
Raccomandiamo a chi sarà impossibilitato ad esserci di accompagnarci con la preghiera e, se possibile, con un contributo economico al Comitato «Difendiamo i nostri figli» che, senza finanziamenti di alcun genere, sta affrontando una enorme spesa (iban: IT 77 K 01030 03011000000243758).
Pensiamo di fare cosa utile e gradita l’offrirvi oggi un’arma per controbattere efficacemente – al lavoro, al bar o in qualsiasi ambiente – il ritornello secondo cui alle coppie conviventi non sarebbero assicurati certi diritti. Falso. Negli ultimi trent’anni la legge ordinaria ha quasi sempre affiancato, ai diritti dei coniugi, quelli per i conviventi.
L’elenco completo dei diritti già riconosciuti dal nostro ordinamento compare in un dossier di una trentina di pagine fitte fitte compilato dal magistrato Alfredo Mantovano del Comitato «Sì alla famiglia» e presentato in Parlamento dagli onn. Sacconi e Pagano sotto forma di “testo unico”.
Vi proponiamo una sintesi tratta da un articolo pubblicato su «Avvenire» a firma di Luciano Moia.

ANAGRAFE 
Il regolamento anagrafico (30 maggio 1989), spiega in modo inoppugnabile che «l’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza». Non l’hanno mai letta i sindaci che in questi anni si sono affannati ad annunciare inutili «registri delle unioni civili»? 

ASSISTENZA SANITARIA
La legge n.91 del 1 aprile 1999 prescrive che i medici devono fornire «informazioni sulle opportunità terapeutiche... al coniuge non separato o al convivente more uxorio». 

PERMESSO RETRIBUITO 
La legge n.8 del 2000 «Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità», riconosce il permesso retribuito di tre giorni all’anno al lavoratore e alla lavoratrice, anche in caso di documentata grave infermità del convivente. 

CONSULTORI FAMILIARI 
La legge 405 del 1975 garantisce assistenza psicologica e sociale per i problemi della coppia e della famiglia anche ai componenti di una convivenza. 

ASSISTENZA AI DETENUTI 
Le norme sull’ordinamento penitenziario (legge 354 del 1975), prevedono possibilità di colloqui, corrispondenza telefonica al «convivente detenuto», alle stesse condizioni stabilite per il coniuge. 

FIGLI 
Nessuna differenza sul piano legislativo tra genitori regolarmente sposati e conviventi. Addirittura lalegge 6 del 2004, nell’elencare chi dev’essere preferito come amministratore di sostegno di una persona priva di autonomia, inserisce «la persona stabilmente convivente», subito dopo il coniuge e prima del padre, della madre, dei figli, dei fratelli.

LOCAZIONI 
La Consulta, con la sentenza 404 del 1988, ha riconosciuto al convivente more uxorio il diritto di succedere nel contratto di locazione in caso di morte del partner, anche quando sono presenti eredi legittimi.

VITTIME DI MAFIA O TERRORISMO 
Il diritto di chiedere le provvidenze che lo Stato accorda alle vittime di mafia o di terrorismo è stato esteso, dalla legge 302 del 1990, anche ai conviventi: «L’elargizione di cui al comma 1 è disposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporti di coniugio... e ai conviventi more uxorio». 

VITTIME DI ESTORSIONI E USURA 
Oltre al coniuge, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, anche i conviventi figurano nell’elenco previsto dallalegge 44 del 1999 per le «vittime di richieste estorsive o di usura». 

LE ALTRE TUTELE 
Nel lunghissimo elenco dei diritti già riconosciuti figurano poi ampie garanzie per quanto riguarda l’assegnazione degli alloggi popolari, l’impresa familiare, il risarcimento del danno patrimoniale, la protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia. E tanto altro ancora (*).

CHE COSA RIMANE FUORI? 
1. La reversibilità della pensione. Insostenibile sul piano economico da parte dello Stato ma superabile con appositi contratti assicurativi.
2. La possibilità di adottare. Insostenibile sul piano etico ed educativo.
3. La quota cosiddetta “legittima” nella successione. Facilmente superabile con atti privati.



(*) Presentiamo questo altro elenco, in parte sovrapponibile, tratto da una mozione presentata al Consiglio comunale di Verona:

-diritto di successione nel contratto di locazione, a seguito della morte del titolare, a favore del convivente (C.C. sent. 404/1988);

-risarcibilità del convivente per fatto illecito del terzo (Cass., sez. unite Civ., sentenza 26972/08, Cass. III sez. pen. n. 23725/08);

-permessi retribuiti per decesso o grave malattia del convivente (L.53/2000);

-astensione dalla testimonianza in sede penale (art. 199, 3° comma, c.p.p.);

-proporre domanda di grazia per il partner (art. 681 c.p.p.);

-visita in carcere al partner (art.18 L. 354/1975, e art.37 DPR 230/2000);

-accesso ai servizi dei consultori familiari anche per i conviventi (legge 29 luglio 1975, n. 405);

-conservazione della classe di merito, relativa ad una polizza rca stipulata da una persona fisica o da un suo convivente (legge 2 aprile 2007, n. 40)

-opzione di acquisto di alloggio economico-popolare da parte del convivente da almeno 5 anni: art.13, comma 2, della legge 6 agosto 2008, n. 133

-assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in presenza dei requisiti indicati dalla L.R. 2 aprile 1996 n. 10 (sono compresi i conviventi)

-nelle imprese familiari, il giudice può escludere l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato anche per i conviventi (Cass. civ., sez. lav., 13/12/1986, n.7486)

-stipulare accordi di convivenza per interessi meritevoli di tutela (art. 1322 c.c.). Si tratta in genere di accordi di natura patrimoniale che rientrano nella disponibilità delle parti (ad esempio la scelta e le spese per l'abitazione comune; la disciplina dei doni e delle altre liberalità; l’inventario, il godimento, la disponibilità e l'amministrazione dei beni comuni; i diritti acquistati in regime di convivenza, ecc.).

-per quanto riguarda gli aspetti relativi ai trattamenti sanitari, ferma restando la normativa del consenso informato sui trattamenti (art.32 Costituzione, legge 28 marzo 2001, n. 145), nessuno può sostituire l’interessato, nemmeno il coniuge unito in matrimonio. Se il paziente non è in grado di esprimere il consenso, il medico chiederà la nomina di un amministratore di sostegno, al quale il giudice, prescindendo dal fatto che questo sia coniuge, familiare o convivente, assegnerà compiti e limiti. In caso di urgenza il medico è comunque sempre autorizzato a procedere secondo la deontologia medica;

-ancora in materia di salute, il D.Lgs. 196/2003 e i successivi provvedimenti del Garante per la privacy stabiliscono le seguenti norme:
  • I dati sanitari sono personali e accessibili a terzi solo tramite procura o delega dell’interessato; l’interessato può delegare chiunque: il coniuge, il partner o una terza persona; non esiste cioè un diritto di legge del coniuge o del partner nell’accesso ai dati sanitari dell’altro coniuge o dell’altro partner (artt.7-8-9 D.Lgs. 196/2003);
  • 2. la delega per l’accesso da parte del coniuge o del partner ai dati sanitari può essere formulata oralmente dall’interessato o sottoscritta e presentata unitamente a una copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento (art. 9, comma 4 del D.Lgs. 196/2003);
  • 3. circa le notizie del passaggio in pronto soccorso, l’ente ospedaliero può darne notizia, anche per telefono, sia parenti che a conviventi o familiari, raccogliendo a questo proposito la volontà del paziente, se cosciente e capace, su chi informare (Provvedimento del Garante: Strutture sanitarie: rispetto della dignità – 9.11.2005, punto 3, lettera c);
  • 4. le informazioni sullo stato di salute del paziente possono essere date a persone diverse dall’interessato solo nel caso che quest’ultimo abbia manifestato uno specifico consenso in proposito [delega di cui al punto 2], se in grado di farlo, oppure che ad esprimerlo sia stato un suo familiare od una persona legittimata a farlo (convivente o soggetto in stretta relazione con il malato): Provvedimento del Garante: Strutture sanitarie: rispetto della dignità – 9.11.2005, punto 3, lettera d
  • 5. in materia di trapianti la legge 1 aprile 1999 n. 91 prevede che “all’inizio del periodo di osservazione ai fini dell’accertamento di morte (…), i medici (…) forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio.
  • Il rilascio di un eventuale attestato ai membri di una coppia di fatto, finalizzato a rendere operativi i diritti sopra citati, sarebbe gravato dal costo di una marca da bollo di 16 euro, mentre una delega per l’accesso ai dati sanitari può essere fatta su carta semplice, in calce alla fotocopia della carta d’identità.

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