MERCOLEDI' 20 FEBBRAIO - TUTTI AL CONSIGLIO REGIONALE PER LA "VITA"


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COMUNICATO STAMPA
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Mercoledì prossimo, 20 febbraio, insieme alle amiche ed agli amici del FAMILY DAY 
e di Fatti Sentire, ed anche assieme ad altre realtà pro-famiglia della Regione, 
è convocata presso il grattacielo della Regione una "manifestazione" di "protesta
 civile" contro la Legge che Bonaccini ed il PD intende far approvare in Emilia-
Romagna. Si tratta di una proposta di legge regionale "liberticida" che,  con il 
pretesto del contrasto all'omotransfobia, vuole togliere la libertà per la religione 
e metterci il bavaglio: una legge che è ormai nota come la "Scalfarotto al ragù 
bolognese".
Io sostengo questa battaglia per la VITA, per la FAMIGLIA e ci metto 
la "faccia.

Giorgio Cavazzoli
Carpi

TEL. PRINCIPALE - 3428461090
UFFICIO - 059 7479139
CASA - 0597231507

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE CHE CONTESTIAMO :
Progetto di legge regionale Consigliare contro l’omotransnegatività e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere
Articolo 1
Principi e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli indirizzi
promossi dall’ONU, con i principi di cui all’articolo 10 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, della Convenzione
Europea dei diritti umani CEDU e della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza), delle
Risoluzioni del Consiglio d’Europa (1728) 2010,(2048) 2015 e (380)
2015, delle Risoluzioni del Parlamento Europeo A3 0028/94 sulla
parità dei diritti per le persone omosessuali e 17/19 del 2011 sui
diritti umani, l’orientamento sessuale e l’identità di genere nel
quadro delle Nazioni Unite, della Raccomandazione del Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa del 31 marzo 2010 CM/REC (2010)5,
nonché in ottemperanza agli articoli 2 e 3 della Costituzione, in
attuazione dell’art. 2, lett. a) e d) dello Statuto regionale e
della legge regionale 27.6.2014 n. 6, promuove e realizza
politiche, programmi ed azioni finalizzati a consentire ad ogni
persona la libera espressione e manifestazione del proprio
orientamento sessuale e della propria identità di genere, nonché a
prevenire e superare le situazioni, anche potenziali, di
discriminazione e omotransnegatività, quali comportamenti di
avversione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica.
2. La Regione garantisce il diritto all’autodeterminazione di ogni
persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria
identità di genere.
3. La Regione assicura l’accesso ai servizi e agli interventi
ricompresi nelle materie di competenza regionale senza alcuna
discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o
dall’identità di genere.
4. La Regione, ai fini di prevenire le discriminazioni per motivi
derivanti dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere e
favorire l’acquisizione di una cultura della non discriminazione,
promuove e valorizza l’integrazione tra le politiche educative,
scolastiche e formative, sociali e sanitarie, del lavoro. Per
conseguire tale scopo, la Regione aderisce a RE.A.DY (Rete
nazionale delle Pubbliche Amministrazioni anti discriminazioni per
orientamento sessuale e identità di genere), nominando un delegato
mediante decreto del Presidente della Giunta, e ai coordinamenti
che rafforzino la visione plurale, inclusiva ed equa della
comunità regionale.
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Progetto di legge regionale Consigliare contro l’omotransnegatività e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere
Articolo 2
Interventi in materia di politiche del lavoro, formazione e aggiornamento Professionale e integrazione sociale
1. La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive
competenze, adottano interventi in favore delle persone
discriminate in ragione dell’orientamento sessuale o dell’identità
di genere, anche mediante la promozione di specifiche politiche
del lavoro, di formazione e riqualificazione professionale
nonché per l’inserimento lavorativo.
2. La Regione e gli enti locali, nei codici di comportamento e
nelle attività di formazione e aggiornamento del personale,
promuovono pari opportunità e parità di trattamento di ogni
orientamento sessuale e identità di genere, anche mediante il
contrasto degli stereotipi e di un linguaggio offensivo o di
dileggio, così come sancito dall’art. 9 commi 2, 3, 4, della legge
regionale 27 giugno 2014 n. 6.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua indirizzi e
modalità per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.
Articolo 3
Educazione e Sport
La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, in
collaborazione con le associazioni e le agenzie educative del
territorio, nonché d’intesa con l’ufficio scolastico regionale,
favorisce nelle scuole di ogni ordine e grado la promozione di
attività di formazione e aggiornamento del personale docente in
materia di contrasto agli stereotipi, prevenzione del bullismo e
cyber-bullismo motivato dall’orientamento sessuale o dall’identità
di genere, sostenendo progettualità che in tal senso coinvolgano
anche i genitori e le famiglie quali responsabili del dovere e
diritto di educare la prole ex art. 30 della Costituzione.
2.La Regione promuove altresì attività e iniziative a sostegno
dell’associazionismo sportivo impegnato a favorire l’equa
partecipazione allo sport, contrastando stereotipi di genere e
l’abbandono sportivo come previsto dalla legge regionale 31 maggio
2017 n. 8.
Articolo 4
Promozione di eventi culturali
La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive
competenze, promuovono e sostengono eventi socio-culturali che
diffondono la cultura dell’integrazione e della non

Progetto di legge regionale Consigliare contro l’omotransnegatività e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere
discriminazione, al fine di sensibilizzare i cittadini al rispetto
delle diversità.
2. Ai fini di cui al comma 1, per la realizzazione di progetti
volti a diffondere la cultura dell’integrazione, della non
discriminazione e del reciproco rispetto, la Regione può concedere
contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni
iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali secondo
le leggi vigenti e nel segno della trasparenza.
Articolo 5
Interventi in materia socioassistenziale e sociosanitaria
1. Il Servizio sanitario regionale, i servizi socio -
assistenziali e socio - sanitari sostengono e promuovono
iniziative di informazione, consulenza e sostegno in favore delle
persone gay e lesbiche, transessuali, transgender e intersex. Le
medesime iniziative sono offerte ai genitori e alle famiglie.
2. La Regione promuove l’attivazione e il sostegno agli interventi
di cui al presente articolo in coerenza con il Piano sociale e
sanitario regionale e con gli altri strumenti di programmazione e
pianificazione di settore anche in termini di formazione di
operatori e operatrici.
Articolo 6
Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di
sostegno alle vittime
1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi di
accoglienza, soccorso, protezione e sostegno alle vittime di
discriminazione o di violenza commesse in ragione del loro
orientamento sessuale o della loro identità di genere, nell’ambito
del sistema integrato dei servizi alla persona presenti sul
territorio ed avvalendosi del Centro regionale contro le
discriminazioni.
2. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione può stipulare
protocolli d’intesa e convenzioni con gli enti pubblici, con le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri regionali.

Progetto di legge regionale Consigliare contro l’omotransnegatività e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere
Articolo 7
Funzioni di osservatorio regionale sulle discriminazioni e le
violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di
genere
1. La Regione svolge le funzioni di monitoraggio sulle
discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento
sessuale e dall’identità di genere nell’ambito dell’osservatorio
così come previsto dagli artt. 18 (Funzioni di osservatorio
regionale e monitoraggio permanente sulla violenza di genere) e 41
(Centro regionale contro le discriminazioni) della legge regionale
27 giugno 2014 n. 6.
2. Le funzioni di monitoraggio comprendono:
a) la raccolta dei dati e il monitoraggio dei fenomeni legati alla
discriminazione e violenza dipendente dall’orientamento sessuale e
dall’identità di genere in Emilia – Romagna.
b) la raccolta ed elaborazione delle buone prassi adottate
nell’ambito di azioni e progettualità a sostegno delle finalità
della presente legge;
3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative di
integrazione delle funzioni di cui al comma 2.
4. Lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo non
comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Articolo 8
Funzioni del Comitato Regionale per le Comunicazioni
1. In coerenza con le finalità di cui alla presente legge, il
Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM), nell’ambito
della funzione di monitoraggio e delle altre funzioni di cui alla
legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione
e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni),
effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione
televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi
commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto
alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali
o all’identità di genere della persona, anche in attuazione
dell'articolo 36 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).
Nei casi non conformi ai codici di autodisciplina della
comunicazione commerciale da parte dei soggetti aderenti a tali
codici, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle
autorità e agli organismi competenti.
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Progetto di legge regionale Consigliare
contro l’omotransnegatività e le violenze determinate
dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere
2. Nell’ambito delle funzioni di disciplina dell’accesso
radiofonico e televisivo regionale, il CORECOM garantisce adeguati
spazi di informazione e di espressione in ordine alla trattazione
delle tematiche di cui alla presente legge.
Articolo 9
Norma finanziaria
1.Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si
provvede con l’istituzione di apposite unità previsionali di base
e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria
disponibilità.
Articolo 10
Clausola Valutativa
1.L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione
della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la
Giunta con cadenza triennale, presenta alla Commissione
assembleare competente una relazione, avvalendosi del monitoraggio
di cui all’art. 7 della presente legge.
2.Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per
la migliore valutazione integrata della presente legge.
3.La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata
coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi
previsti in tutti gli ambiti.

GIUSTE CONSIDERAZIONI DI UN  ESPERTO DI FATTISENTIRE.ORG :
Emilia Romagna Lgbt: se il reato di opinione sarà legge
Una norma in cui i trans hanno diritti speciali che parla di “violenza verbale, psicologica” in modo generico, che prevede privilegi nel lavoro per le persone Lgbt, la vigilanza sui contenuti dei media e l’indottrinamento scolastico: una stretta alla libertà di espressione in cui la discriminazione si realizza anche prima che il fatto si compia, un testo incostituzionale che serve al Parlamento.
Anche l’Emilia Romagna sta lavorando ad un testo di legge contro la libertà di espressione in materia di omosessualità e transessualità e per indottrinare al credo gender gli studenti.
Ad esempio in Umbria è già vigente una legge simile e in Puglia è invece in gestazione. Il progetto di legge di iniziativa del Consiglio comunale di Bologna presentato in regione si chiama: “Contro l’omotransnegatività e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”.
Prima di analizzare per sommi capi l’articolato di questa proposta occorre rilevare che, al netto degli ovvi profili ideologici della legge, questa materia non è di competenza delle regioni, bensì del Parlamento.
Infatti per ammissione degli stessi estensori, la legge riguarda i diritti fondamentali della persona e dunque avrebbe rilievo nazionale.
Passiamo agli articoli, iniziando dal primo: la Regione “promuove e realizza politiche, programmi ed azioni finalizzati a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, nonché a prevenire e superare le situazioni, anche potenziali, di discriminazione e omotransnegatività, quali comportamenti di avversione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica”.
Alcune note. L’omosessualità e la transessualità diventano magicamente status della persona di rilievo giuridico al pari di “genitore”, “lavoratore”, “paziente” e “rifugiato”.
Ergo questo status deve essere tutelato dallo Stato e dunque la persona omosessuale e quella transessuale, per il solo fatto di essere rispettivamente omosessuale e transessuale, vantano diritti peculiari (come i genitori, i lavoratori etc.).
Ma nessuna legge dello Stato italiano afferma esplicitamente ciò ed anche se lo facesse sarebbe incostituzionale dato che la Costituzione è giustamente silente su questo aspetto.
Seconda nota: si indicano come condotte discriminatorie “comportamenti di avversione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica”. Sono categorie concettuali troppo generiche.
Tutto e il contrario di tutto potrebbe essere rubricato sotto queste voci. Se giudico negativamente l’omosessualità – non la singola persona omosessuale, si badi bene – compio un atto discriminatorio? E se critico la pratica dell’utero in affitto? Se un uomo di Chiesa ricorda che gli atti omosessuali possono portare a dannazione eterna, come insegna il Magistero, è violenza psicologica?
Addirittura, ci dice il testo di legge, la discriminazione si realizzerebbe non solo a fatto compiuto, ma anche laddove ci fosse una mera possibilità che si compia il fatto (“situazioni anche potenziali”).
E’ il processo alle intenzioni.
Quindi credenti e aderenti a forze politiche di destra potrebbero diventare soggetti a cui la polizia locale dovrebbe prestare attenzione, perché potenzialmente pericolosi.
Siamo nel pieno dello psicoreato descritto da Orwell. Rimaniamo sempre nell’art. 1: “La Regione garantisce il diritto all’autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere”.
È di moda ormai inventarsi diritti che, lo ripetiamo, non possono essere cesellati dalle regioni, ma solo dal Parlamento. Il diritto all’autodeterminazione non esiste, semmai dalla Costituzione è tutelata la libertà personale che è altre cosa perché legata a precisi valori costituzionali, tra cui non sono presenti omosessualità e transessualità.
Quindi non esiste il diritto all’autodeterminazione, figuriamoci il diritto all’autodeterminazione in  ordine al proprio orientamento sessuale. Non basta pensare che esista un diritto perché realmente esista, occorre riconoscere nell’uomo una inclinazione naturale ad un particolare bene (vita, salute, matrimonio, etc.) perché possa venire riconosciuto in ambito giuridico il rispettivo diritto, o diritti ausiliari a questo. I diritti non si possono inventare, bensì scoprire.
Proseguiamo. La Regione Emilia Romagna, oltre ad aderire a RE.A.DY (Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere), ossia un coordinamento nazionale degli enti locali sulle tematiche inerenti al gender, vuole implementare la formazione sulla teoria del gender tra gli studenti (art. 1), tra i docenti e i genitori (art. 3). In buona sostanza si vuole insegnare che l’omosessualità è una normale variante dell’attrazione sessuale e che un bambino può sentirsi imprigionato in un corpo sbagliato e voler diventare una bambina.
Passiamo all’art. 2: “La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano interventi in favore delle persone discriminate in ragione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere, anche mediante la promozione di specifiche politiche del lavoro, di formazione riqualificazione professionale nonché per l’inserimento lavorativo”.
Tradotto può significare corsie privilegiate nel mondo del lavoro per le persone omosessuali e transessuali e immunità professionali invidiabili: se tu dirigente scolastico di un istituto paritario provi a non assumere alle scuole elementari un docente perché omosessuale, saranno guai.
All’art. 4 la Regione si impegna a finanziare associazioni gay. A questo proposito viene in mente lo scandalo a luci rosse, anzi arcobaleno, del febbraio del 2017 che coinvolse l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (Unar), ufficio che fa capo al Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio e che, così si scoprì, aveva finanziato con certezza almeno una associazione dedita ad attività culturali quali orge e festini.
All’art. 7 viene istituito un osservatorio che dovrebbe monitorare le discriminazioni e che invece potrebbe diventare un centro che raccoglie mere delazioni. Funzione simile viene assegnata dall’art. 8 al Comitato Regionale per le Comunicazioni il quale dovrà vigilare sui contenuti trasmessi da televisioni, radio e sui messaggi pubblicitari. In breve, altra stretta alla libertà di espressione.
Queste iniziative legislative, sia quelle esistenti che quelle in fieri, oltre a rispondere ad un dovere di allineamento al politicamente corretto, vogliono anche creare un clima di pressing sul Parlamento.
Infatti, se una decina di regioni vareranno leggi simili, come potranno i deputati romani fare ancora spallucce?
Non sarà tempo, penserà qualcuno,  di tirare fuori dal cassetto il famigerato disegno di legge dell’On Ivan Scalfarotto sulla cosiddetta omofobia?
Tommaso Scandroglio: http://lanuovabq.it/it/emilia-romagna-lgbt-se-il-reato-di-opinione-sara-legge



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