whistleblower - GIUSTA LEGGE CHE ANDAVA ASSOLUTAMENTE INTRODOTTA IN ITALIA
Il “whistleblower” (soffiatore nel
fischietto) è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa
all’interno di un’azienda, rileva una possibile frode, un pericolo o un
altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti,
il pubblico o la stessa reputazione dell’impresa/ente
pubblico/fondazione; per questo decide di segnalarla. Il
“whistleblowing” è uno strumento legale – già collaudato da qualche
anno, anche se con modalità diverse, negli Stati Uniti e in Gran
Bretagna - per informare tempestivamente eventuali tipologie di rischio:
pericoli sul luogo di lavoro, frodi all`interno, ai danni o ad opera
dell’organizzazione, danni ambientali, false comunicazioni sociali,
negligenze mediche, illecite operazioni finanziarie, minacce alla
salute, casi di corruzione o concussione e molti altri ancora. E’
evidente come i primi in grado di intuire o ravvisare eventuali anomalie
all’interno di un`impresa, di un ente pubblico o di un`organizzazione
no-profit sono spesso coloro che vi lavorano e che sono in una posizione
privilegiata per segnalare queste irregolarità. Tuttavia,
indipendentemente dalla gravità o meno del fenomeno riscontrato, molto
spesso i dipendenti non danno voce ai propri dubbi per pigrizia,
ignoranza, egoismo ma, soprattutto, per paura di ritorsioni (se non
addirittura del licenziamento) o per la frustrazione di non vedere un
seguito concreto e fattivo alle proprie denunce.
Una legge per l'istituto del whistleblowing offre - e offrirebbe anche
in Italia - una tutela legale per i lavoratori che denunciano le
irregolarità nel caso questi subiscano una ritorsione da parte del
“denunciato” proprio a causa della delazione di quest’ultimo.
D'ora in poi il whistleblower sarà più garantito. La tutela riguarderà anche il settore privato. Dopo la segnalazione il lavoratore non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, sottoposto ad altre misure di ritorsione e sarà vietato rivelarne l'identità. Si prevede il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo. L'onere della prova è invertito. Spetterà cioè al datore di lavoro dimostrare che le misure sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione del dipendente.
D'ora in poi il whistleblower sarà più garantito. La tutela riguarderà anche il settore privato. Dopo la segnalazione il lavoratore non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, sottoposto ad altre misure di ritorsione e sarà vietato rivelarne l'identità. Si prevede il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo. L'onere della prova è invertito. Spetterà cioè al datore di lavoro dimostrare che le misure sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione del dipendente.
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